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Sez. 3, Sentenza n. 13832 del 09/06/2010 (Rv. 613319 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione per amnistia - Applicazione del beneficio a seguito di derubricazione del reato - Decorrenza della prescrizione - Dalla data d'irrevocabilità della sentenza penale - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613319-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma cod. civ., il principio stabilito nell'art. 183, primo comma cod. pen., secondo cui ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione dell'azione civile risarcitoria decorre, in caso di estinzione del reato per amnistia, dal giorno di emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale meramente dichiarativa dell'applicazione del beneficio, trova deroga nell'ipotesi in cui l'applicazione dell'amnistia consegua ad una derubricazione dell'originaria imputazione, atteso che in tale ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l'estinzione. Ne consegue che esclusivamente a partire da tale data inizia a decorrere il termine di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., avendo la parte danneggiata, precedentemente alla derubricazione, coerentemente fatto affidamento sulla conservazione dell'azione civile sulla base dell'originaria imputazione che le assicurava la salvaguardia del proprio diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)