Sez. 3, Sentenza n. 2323 del 17/10/1966 Ud. (dep. 10/01/1967) Rv. 103146 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - OGGETTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONDANNA PER CIRCOSTANZA AGGRAVANTE NON CONTESTATA - NULLITA RELATIVE - OMESSA DEDUZIONE IN APPELLO - SANATORIA.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - OGGETTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONDANNA PER CIRCOSTANZA AGGRAVANTE NON CONTESTATA - NULLITA RELATIVE - OMESSA DEDUZIONE IN APPELLO - SANATORIA.*
La nullita relativa alla violazione dell'art 445 cod proc pen, condanna in primo grado per una circostanza aggravante non contestata, non e riconducibile tra quelle dell'art 185 stesso codice che sono di carattere assoluto, insanabili e deducibili in ogni stato e grado del giudizio, ma e una nullita di carattere relativo, che rimane sanata se non e stata dedotta in grado d'appello. (V 103130, ed ivi citate, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)