Sez. 3, Sentenza n. 3479 del 23/10/1969 (Rv. 343607 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, a norma dello art 1226 cod proc civ e consentito quando il danno non puo essere provato nel suo preciso ammontare, o perche il danneggiato sia nella impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, o perche non e dato riconoscere agli elementi forniti alcuna efficienza. (Conf 1035-69, massima n 339503 612-66, massima n 321214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)