Sez. 3, Sentenza n. 612 del 28/02/1966 (Rv. 321214 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.*
Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, a norma dell'articolo 1226 cod civ, e consentito quando il danno non puo essere provato nel suo preciso ammontare, o perche il danneggiato sia nell'impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, o perche non e dato riconoscere agli elementi forniti alcuna efficienza. (Conf 2051/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)