diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 46232 del 06/10/2004 Cc. (dep. 29/11/2004) Rv. 230296 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione - Richiesta - Rigetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230296-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza accoglie, o rigetta, l'istanza del detenuto - anche proposta ai sensi dell'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario - di sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata, non è suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e in considerazione della sua natura provvisoria volta a soddisfare esigenze urgenti in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)