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Sez. 1, Sentenza n. 1050 del 05/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 213015 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda di affidamento in prova - Sospensione della esecuzione - Richiesta - Rigetto da parte del magistrato di sorveglianza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213015-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la domanda di sospensione provvisoria della esecuzione in pendenza della decisione sulla istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non è ricorribile per cassazione. Esso, infatti, ha carattere interlocutorio e provvisorio fino alla decisione del tribunale di sorveglianza in merito alla istanza di affidamento in prova, ed è assimilabile al provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza in tema di differimento della esecuzione della pena, a norma dell'art.684, comma 2, cod.proc.pen., per il quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 684 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)