Sez. 5, Sentenza n. 5986 del 23/04/2001 (Rv. 546274 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Discussione in pubblica udienza - Scelta di una delle parti - Istanza - Libertà di forme - Istanza contenuta nell'atto introduttivo - Ammissibilità - Mancato accoglimento - Effetti - Nullità del procedimento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Per il principio della libertà delle forme processuali, l'istanza della parte che opti per la trattazione della controversia innanzi alla Commissione Tributaria in pubblica udienza, può essere formulata in un qualunque atto del processo (atto introduttivo, memoria o ricorso d'appello principale o incidentale) ed il suo mancato accoglimento, purché suddetto atto che la contiene sia depositato presso la segretaria della Commissione e venga notificato alla controparte, determina violazione del diritto di difesa - art. 24 Cost. - e non mera irregolarità. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria che aveva trattato la controversia in camera di consiglio ancorché l'appellato avesse richiesto nell'atto contenente il ricorso incidentale la trattazione in pubblica udienza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)