Sez. 5, Sentenza n. 20852 del 26/10/2005 (Rv. 585047 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Discussione in pubblica udienza - Istanza - Libertà di forme - Mancato accoglimento - Effetti - Nullità del procedimento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, per il principio della libertà delle forme processuali, l'istanza della parte che opti per la trattazione della controversia innanzi alla commissione tributaria in pubblica udienza può essere formulata in un qualunque atto del processo (atto introduttivo, memoria o ricorso d'appello principale o incidentale) ed il suo mancato accoglimento, purché il suddetto atto che la contiene sia depositato presso la segretaria della commissione e venga notificato alla controparte, determina violazione del diritto di difesa - art. 24 Cost. - e non mera irregolarità, con conseguente nullità dell'udienza camerale e della sentenza emessa all'esito della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)