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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13376 del 16/05/2023 (Rv. 667647 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado - Pendenza dell'appello - Sospensione - Esclusione - Rapporti tra giudizio di impugnazione e giudizio di falso. PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667647-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)