Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14497 del 07/06/2013 (Rv. 626593 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione del processo ex art. 355 cod. proc. civ. - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall'art. 295 cod. proc. civ., quale è il caso di cui all'art. 355 cod. proc. civ., allorché sia proposta querela di falso nel giudizio di appello ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimità, in sede di regolamento necessario di competenza, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)