Sez. L, Sentenza n. 5838 del 16/06/1994 (Rv. 487093 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti, frequentanti la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali - Disciplina ex art. 17 legge n. 118 del 1971 - Abrogazione "ex lege" n. 18 del 1980 - Esclusione - Assegno per i minori e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totamente inabili - Presupposti rispettivi.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
La disposizione dell'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che attribuisce l'assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, non è stata abrogata dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 che ha istituito l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili, come risulta anche dalla disciplina della successiva legge n. 508 del 1988: le due prestazioni vanno riferite a presupposti diversi per quanto riguarda la gravità della menomazione, posto che il suddetto assegno non richiede - come l'indennità di accompagnamento - un'inabilità totale, ma solo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dei minori, ed una impossibilità a deambulare da intendersi nel senso di impossibilità di muoversi da soli, ravvisabile (in relazione alla mancata percezione esatta dei luoghi e degli ostacoli in occasione degli spostamenti) anche quando sussista la capacità di compiere la funzione neuromotoria della deambulazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)