Sez. L, Sentenza n. 10874 del 06/12/1996 (Rv. 501068 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di accompagnamento per minori invalidi - Disciplina ex art. 17 legge n. 118 del 1971 - Abrogazione "ex lege" n. 18 del 1980 - Esclusione - Assegno per i minori e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili - Rispettivi presupposti - Differenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La disposizione dell'art. 17 legge 30 marzo 1971 n. 118, che attribuisce l'assegno di accompagnamento ai minori invalidi non deambulanti che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, non è stata abrogata dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 (istitutiva dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili), come risulta anche dalle disposizioni della successiva legge n. 508 del 1988; le due prestazioni, tuttavia, vanno riferite a presupposti diversi in relazione alla gravità della menomazione, atteso che il suddetto assegno non richiede - a differenza dell'indennità di accompagnamento - un'inabilità totale, ma solo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dei minori, ed una impossibilità a deambulare da intendersi come impossibilità a muoversi da soli, ravvisabile (in relazione alla mancata esatta percezione dei luoghi e degli ostacoli) anche quando non difetti la funzione neuromotoria della deambulazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)