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Sez. L, Sentenza n. 3850 del 01/04/1995 (Rv. 491593 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Condanna del soccombente al rimborso delle spese - Diritti di procuratore e spese inerenti alla trasferta del difensore a Roma - Rimborsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491593-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, in sede di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, non possono essere ricomprese le spese inerenti alla trasferta del difensore dal suo luogo di residenza a Roma, considerato che, essendo unico, su tutto il territorio nazionale, l'albo speciale degli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti alle magistrature superiori, non ricorre l'ipotesi di cui al paragr. undicesimo della Tariffa civile - Tabella A, e che nella determinazione degli onorari relativi alle cause davanti a dette magistrature si è tenuto conto dei maggiori oneri cui può andare incontro il difensore. Da tale liquidazione vanno esclusi anche i diritti di procuratore, non spettanti per il patrocinio davanti alla Cassazione, mentre va riconosciuto il rimborso forfettario delle spese generali in ragione dei dieci per cento sull'importo degli onorari, ai sensi dell'art. 15 della Tariffa professionale.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)