Sez. L, Sentenza n. 1672 del 12/03/1986 (Rv. 445019 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - PROFESSIONISTA IN VESTE DI AVVOCATO PUR ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROCURATORI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI PROCURATORE OLTRE CHE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - PROFESSIONISTA IN VESTE DI AVVOCATO PUR ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROCURATORI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI PROCURATORE OLTRE CHE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di Cassazione, potendo la parte esercitare lo jus postulandi esclusivamente mediante il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo (mentre il procuratore legale non è ammesso ad esercitare - in tale sua veste - alcuna attività, salvo quella di procuratore domiciliatario dell'avvocato difensore, munito di mandato ad litem), consegue che il professionista che abbia prestato la sua opera soltanto in veste di avvocato, ancorché sia iscritto nel contempo anche nell'albo dei procuratori, non può chiedere la liquidazione - oltre che degli onorari di avvocato (che gli competono) - anche dei diritti di procuratore per singoli Atti od attività, perché tali diritti, che non possono essere dissociati dai connessi onorari, spettano esclusivamente al professionista che abbia prestato il proprio ministero difensivo in qualità di procuratore. (V 4378/83, mass n 429290; (V 2323/74, mass n 370711 e 370712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 28/02/1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)