Sez. 2, Sentenza n. 3201 del 10/11/1971 (Rv. 354601 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - ESISTENZA DI UN DECRETO DI ARCHIVIAZIONE O DI UNA SENTENZA ISTRUTTORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE - RAPPORTO AL PM DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - ESISTENZA DI UN DECRETO DI ARCHIVIAZIONE O DI UNA SENTENZA ISTRUTTORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE - RAPPORTO AL PM DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Quando sia intervenuto un provvedimento di archiviazione, o una sentenza istruttoria di non doversi procedere, e tuttavia ritenga il giudice civile che sussistono estremi di responsabilita penale ancora concretamente opinabili, purche codesta convinzione sia dedotta da elementi probatori nuovi e diversi da quelli gia considerati dal giudice penale, e che siano tali da giustificare la revoca del provvedimento di archiviazione o la riapertura dell'istruttoria penale, egli dovra farne pur sempre rapporto al PM, a norma dell'art 3 cod proc civ. (V 1857'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)