Sez. L, Sentenza n. 5495 del 16/05/1991 (Rv. 472194 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto | Proseguimento dell'età lavorativa fino all'età pensionabile per gli uomini - Diritto della donna - Conseguenza - Licenziamento per avvenuto conseguimento della pensione di vecchiaia al compimento di cinquantacinque anni di età - Illegittimità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto
A seguito della sentenza n. 498/1988 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini all'esercizio di un'opzione in tal senso, ed ha ribadito (anche in relazione alla propria precedente decisione n. 137 del 1986) il principio secondo cui l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, pur rimanendo fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantesimo anno di età - va riconosciuto il diritto della lavoratrice al proseguimento dell'età lavorativa fino all'età pensionabile di sessanta anni stabilita per l'uomo, ed è conseguentemente illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente per aver la medesima già conseguito la pensione di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)