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Sez. L, Sentenza n. 19290 del 29/09/2015 (Rv. 637228 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie - "Una tantum" ex art. 32 della l. n. 377 del 1958 - Natura previdenziale - Conseguenze - Decadenza ai sensi dell'art.47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970, "ratione temporis" vigente - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637228-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della l. n. 377 del 1958 agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale trattandosi di indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati, sicché è soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla l. n. 483 del 1992, applicabile ad ogni tipo di prestazione di carattere previdenziale a prescindere dalle modalità di corresponsione.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 32, Legge 29/07/1971 num. 587 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1992 num. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)