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Sez. L, Sentenza n. 3553 del 07/03/2012 (Rv. 621138 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie - "Una tantum" ex art. 32 della legge n. 377 del 1958 - Natura previdenziale - Fondamento - Conseguenze - Cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621138-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della legge n. 377 del 1958 agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell'erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 32, Legge 29/07/1971 num. 587 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)