Sez. L, Sentenza n. 1013 del 16/02/1979 (Rv. 397209 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO - PENDENZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE INTEGRALE DEL CANONE - PERSISTENZA - MANCATO PAGAMENTO - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO - PENDENZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE INTEGRALE DEL CANONE - PERSISTENZA - MANCATO PAGAMENTO - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LIMITI.*
In materia di contratti agrari, la pendenza del giudizio di adeguamento del canone non dispensa l'affittuario dall'eseguire puntualmente la prestazione dovuta secondo il contratto, con la conseguenza che, in difetto della corresponsione integrale del canone pattuito, l'affittuario deve subire la risoluzione del contratto, salvo che egli abbia chiesto ed ottenuto, a norma dell'art 11 della legge 11 agosto 1948 n 1140, dal Presidente della Sezione specializzata agraria, la Determinazione del canone da corrispondersi in via provvisoria e ne abbia eseguito il pagamento. (Conf 529/76, mass n 379194).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 18/08/1948 num. 1140 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)