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Sez. 3, Sentenza n. 529 del 17/02/1976 (Rv. 379194 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO - ESONERO DELL'AFFITTUARIO DAL PAGAMENTO DEL CANONE - ESCLUSIONE - OMESSO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379194-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO - ESONERO DELL'AFFITTUARIO DAL PAGAMENTO DEL CANONE - ESCLUSIONE - OMESSO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ECCEZIONE.*

In materia di contratti agrari, la pendenza del giudizio di adeguamento del canone non dispensa l'affittuario dall'eseguire puntualmente la prestazione dovuta secondo il contratto, con la conseguenza che in difetto della corresponsione integrale del canone pattuito, l'affittuario deve subire la risoluzione del contratto, salvo che abbia richiesto al Presidente della Sezione specializzata agraria, a norma dell'art 11 della legge 18 agosto 1948 n 1140, la Determinazione del canone da corrispondersi in via provvisoria e ne abbia eseguito il pagamento. (V 950/74, mass n 368867; (V 234/73, mass n 362075; (V 1637/72, mass n 358470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 18/08/1948 num. 1140 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)