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Sez. L, Sentenza n. 3103 del 19/05/1982 (Rv. 421039 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - IN GIUDIZIO - PRESIDENTE O DIRETTORE - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421039-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - IN GIUDIZIO - PRESIDENTE O DIRETTORE - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*

A norma dell'art. 36 cod. civ. le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio mediante coloro ai quali, secondo gli accordi costitutivi o statutari, è conferita la Presidenza o la direzione, mentre le persone che agiscono in nome e per conto di tali associazioni senza siffatta investitura sono bensì responsabili delle obbligazioni assunte, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., ma sono prive della legitimatio ad processum relativamente alle associazioni stesse. (V 5702/79, mass n 402298; (Conf 3448/79, mass n 399867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)