diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3448 del 21/06/1979 (Rv. 399867 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDESIMAZIONE ORGANICA - APPLICABILITA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO - LIMITE.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399867-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDESIMAZIONE ORGANICA - APPLICABILITA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO - LIMITE.*

L'associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalita giuridica, e tuttavia considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di interessi, di situazioni e di rapporti giuridici e, quindi, come soggetto di diritti distinto dagli associati, essendo dotata di una propria organizzazione interna ed esterna, di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, e di una propria capacita sostanziale e processuale, esplicata mediante persone fisiche che agiscono in base al principio dell'immedesimazione organica, e non in base a un rapporto di rappresentanza volontaria degli associati. Ne consegue che il difetto di legittimazione processuale della associazione non riconosciuta - alla stregua di qualsiasi soggetto di diritti - e rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, inerendo alla valida Costituzione del rapporto processuale e alla regolare instaurazione del contraddittorio, salvo il limite della formazione del giudicato. (V 2259/75, mass n 376066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)