Sez. L, Sentenza n. 4770 del 06/03/2006 (Rv. 587356 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omissione, insufficienza o contraddittorietà - Configurabilità - Condizioni - Prospettazione con ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante coordinamento degli elementi probatori - Vizio di motivazione - Condizioni - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a contratto di giornalista.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata, con la quale - avuto riguardo ad una controversia inerente un contratto di collaborazione giornalistica - era stato correttamente deciso in merito alle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo con riferimento non solo al criterio della subordinazione ma anche a quelli sussidiari della quotidianità, dell'orario e dell'inserimento nell'organizzazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)