Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 15/05/2007 (Rv. 597781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Insufficienza della motivazione - Presupposti - Illustrazione del percorso logico seguito - Sufficienza - Obbligo di esaminare ogni argomentazione delle parti - Esclusione - Fattispecie relativa a danni conseguenti all'irregolare erogazione di energia elettrica.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni. (Nella specie, relativa alla condanna del fornitore di energia elettrica per i danni arrecati in un'abitazione privata da uno sbalzo di corrente elettrica, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata, con la quale era stata esclusa l'esimente del caso fortuito e ravvisata la responsabilità della società resistente per esercizio di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)