Sez. 2, Ordinanza n. 6482 del 18/03/2026 (Rv. 677475-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA | Vizi dell'editio actionis - Petitum omesso o assolutamente incerto - Valutazione caso per caso - Necessità - Criteri - Introduzione tardiva di oggetto ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato - Ammissibilità - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA
La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, fermo restando che non è consentito introdurre, con l'integrazione della domanda disposta ex art. 164, comma 5, c.p.c., un oggetto del decidere ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato.
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)