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Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 (Rv. 634607 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | "Petitum" omesso od assolutamente incerto - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634607-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)