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Sez. 3, Sentenza n. 150 del 16/01/1976 (Rv. 378787 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - ESPRESSA - NOZIONE - FATTISPECIE (INIDONEITA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO, POI RISULTATO SIMULATO, A RIVELARE UNA VOLONTA DI PRESTARE FIDEIUSSIONE PER L'OBBLIGAZIONE DISSIMULATA).*
Stato
decisa il 1976-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378787-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - ESPRESSA - NOZIONE - FATTISPECIE (INIDONEITA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO, POI RISULTATO SIMULATO, A RIVELARE UNA VOLONTA DI PRESTARE FIDEIUSSIONE PER L'OBBLIGAZIONE DISSIMULATA).*

L'art 1937 cod civ, la dove prescrive che la volonta di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che non e necessaria la Forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purche la volonta sia manifestata in modo inequivocabile: e la prova della sussistenza di detto elemento puo, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni. (nella specie, il giudice del merito, dal solo fatto della sottoscrizione di un contratto di mutuo, poi risultato simulato, faceva discendere 'in modo inequivocabilè la volonta di uno dei mutuatari di prestare fideiussione per l'obbligazione dissimulata propria soltanto dell'altro mutuatario. La suprema Corte ha cassato la decisione per difetto di motivazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)