Sez. 3, Sentenza n. 11727 del 24/06/2004 (Rv. 573869 - 01)
FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ | Volontà inequivoca di garantire il debito altrui - Necessità - Possibilità di inserirla in un diverso contratto - Limiti - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ
La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando una clausola inserita in un atto di costituzione di pegno di azioni, aveva ritenuto che configurasse una fideiussione, senza chiedersi se tale clausola potesse rappresentare soltanto un patto volto a disciplinare il momento della realizzazione del pegno da parte del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)