Sez. U, Sentenza n. 2282 del 19/03/1990 (Rv. 466046 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE SUPREMA - SOPRAVVENIENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - OBBLIGATORIETÀ - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE SUPREMA - SOPRAVVENIENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL MAGISTRATO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - OBBLIGATORIETÀ - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il collocamento a riposo del magistrato, sopravvenuto in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte suprema avverso provvedimento disciplinare a suo carico, ne impone la Cassazione senza rinvio, in considerazione del venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare, ed in via prevalente ed assorbente rispetto ad eventuali ragioni di nullità della pronuncia impugnata che implicherebbero un annullamento con rinvio. Tale principio trova applicazione anche quando il suddetto ricorso venga proposto contro un provvedimento di sospensione cautelativa dalle funzioni e dallo stipendio, sì da comportare lo annullamento di detto atto con effetti ex tunc fin dal momento della sua emanazione. (Conf 975/83, mass n 425744).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 23 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 695 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)