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Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) Rv. 210033 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Occultamento di fatti rilevanti - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210033-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

La falsità punibile nel reato di cui all'art. 2621 cod. civ. può essere commessa non solo mediante esposizione non veridica ma anche mediante occultamento di fatti rilevanti, sicché l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il delitto "de quo" la formazione di una riserva occulta di circa centocinquantadue miliardi di lire, specificando che la mancata rappresentazione di una tale riserva e della sua gestione rendeva comunque falso il bilancio, perché, quand'anche si fosse esaurita nel corso di un solo esercizio, essa ebbe dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni economiche della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)