Sez. 1, Sentenza n. 2787 del 16/04/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 207654 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Falsità relative a bilancio consolidato di società capogruppo - Vi rientrano.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Ai fini del delitto di cui all'art. 2621 n. 1 cod. civ., rientra tra le comunicazioni sociali anche il bilancio consolidato della società capogruppo, che non è un mero prospetto contabile risultante da un mosaico di elementi forniti dalle società controllate e recepiti acriticamente, ma ha la specifica funzione di rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'intero gruppo societario, mentre è ovvio che il falso nei bilanci di esercizio delle società controllate non possa non riverberarsi nel falso omologo della società capofila, dando luogo a distinte fattispecie delittuose. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il "gruppo di società" non costituisce un unico soggetto giuridico o un autonomo soggetto di imputazione rispetto alle società che ne fanno parte, le quali conservano una distinta e autonoma soggettività giuridica, non elisa o attenuata dal collegamento economico unitario sottostante, ma ha posto, altresì, in evidenza che il bilancio consolidato del gruppo, ben distinto da quello di esercizio, sia della società capogruppo, sia di quelle controllate, è preordinato a dare un quadro fedele dell'unità economica costituita dal gruppo che superi il diaframma giuridico esistente tra le varie società appartenenti ad esso e riunifichi ciò che è già unitario nella sostanza economica). Conf., sulla nozione di bilancio consolidato e sui rapporti tra società capogruppo e società controllate, Cass. civ., sentenze n. 10688 del 1996, 2008 del 1996, 6285 del 1995.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)