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Sez. L, Sentenza n. 19188 del 12/07/2024 (Rv. 672058-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Controversie in materia di discriminazione ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento del domicilio del ricorrente - Nozione di discriminazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672058-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l'adesione a un sistema di valori ovvero a un'opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l'estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l'assunzione a termine della ricorrente, quale tersicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021).

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)