Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24419 del 29/10/2013 (Rv. 628309 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie in materia di discriminazione - Discriminazioni collettive - Applicabilità del foro del domicilio del ricorrente - Carattere funzionale ed esclusivo - Inderogabilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di tutela contro le discriminazioni, il criterio di competenza territoriale del domicilio del ricorrente, che si assume vittima della discriminazione, è applicabile anche ai ricorsi collettivi, non avendo il legislatore fatto alcuna distinzione nella formulazione dell'art. 28 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150: tale foro ha carattere funzionale ed esclusivo al fine di garantire l'effettività della tutela ed, in assenza di una esplicita volontà del legislatore, non può ritenersi derogabile neppure dal ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 5, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)