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Sez. 3, Sentenza n. 7338 del 04/02/2014 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259747 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Mera cessione in sublocazione di un appartamento a una prostituta - Reato - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259747-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di colui che si concede in sublocazione ad una prostituta, con la quale ha instaurato un rapporto sentimentale e di convivenza, dietro corrispettivo della metà del canone e delle spese, un immobile nella propria disponibilità, nel quale la donna esercita il meretricio in via del tutto autonoma e per suo conto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mera stipula del contratto di per sè non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, come ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici o la ricezione dei clienti, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)