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Sez. 2, Sentenza n. 149 del 16/01/1973 (Rv. 361914 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SPECIFICAZIONE DEL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361914-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SPECIFICAZIONE DEL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di denuncia di nuova opera, il denunciante, indicando il proprio titolo di legittimazione alla speciale Azione, puo riferirsi sia alla posizione di proprietario della 'cosà, sia di titolare di un diritto reale di godimento relativo alla stessa, sia infine di possesso, o anche promiscuamente alla duplice sua posizione di proprietario, o titolare di altro diritto reale, e di possessore, senza specificare ulteriormente, nel ricorso introduttivo, quale di tali posizioni intenda effettivamente far valere, al fine dell'accoglimento nel merito della sua domanda; ed una volta esaurita la fase cautelare del procedimento, potra o specificare l'unico titolo che intende far valere oppure mantenere, anche nella fase di merito, la duplice legittimazione anzidetta, in via alternativa o cumulativa, senza chiarire univocamente la natura, petitoria o possessoria, dell'Azione proposta, la quale possibilita non gli e preclusa dal divieto del cumulo delle due azioni, stabilito dall'art 705 cod proc civ, giacche, in base a tale norma, il divieto di promuovere il giudizio petitorio, nel corso di quello possessorio, sussiste soltanto per il convenuto. (V 568/68, mass n 331679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)