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Sez. 2, Sentenza n. 568 del 17/02/1968 (Rv. 331679 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI, L'UNA CAUTELARE L'ALTRA DI MERITO - CARATTERE POSSESSORIO O PETITORIO DELLA SECONDA FASE - AFFERMAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DELLA PROPRIETA E DEL POSSESSO SULLA COSA - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE DIFESE.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331679-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI, L'UNA CAUTELARE L'ALTRA DI MERITO - CARATTERE POSSESSORIO O PETITORIO DELLA SECONDA FASE - AFFERMAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DELLA PROPRIETA E DEL POSSESSO SULLA COSA - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE DIFESE.*

La denuncia di nuova opera e preordinata sia a difesa della proprieta o di altro diritto reale, sia a difesa del semplice possesso, ed e diretta ad ottenere un provvedimento cautelare di carattere provvisorio, la cui emanazione conclude la fase preliminare e la cognizione sommaria del procedimento. Alla detta fase segue poi un normale giudizio di merito, che puo avere natura petitoria o possessoria, secondo che la domanda, tenuto conto delle ragioni addotte e fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), abbia per oggetto la tutela della proprieta, o di altro diritto reale, oppure la tutela del possesso. Qualora il denunciante non abbia precisato in modo chiaro e univoco il proprio titolo di legittimazione, ma si sia riferito promiscuamente alla propria duplice posizione di proprietario e di possessore, l'identificazione della natura dell'Azione di merito deve essere fatta mediante interpretazione del complesso delle ragioni allegate dal denunciante a sostegno della domanda di merito e, in tale indagine, il giudice non deve limitarsi all'esame dell'atto introduttivo, ma deve prendere in considerazione tutte le successive deduzioni formulate dalle parti e, nel concorso di ragioni petitorie e possessorie, deve valutarle e interpretarle in base al principio che, anche in Sede di denuncia di nuova opera a tutela del possesso, possono essere indicate incidenter tantum ragioni petitorie ad colorandam possessionem. Nella valutazione delle deduzioni successivamente formulate dal denunciante, deve darsi maggior rilievo a quelle, a carattere chiarificativo, enunciate all'inizio della trattazione della fase di merito. (V. 525-68, massima n. 331606 2741-66, massima n. 325222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)