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Sez. 1, Sentenza n. 270 del 01/02/1974 (Rv. 367902 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367902-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA.*

Il principio sancito dall'art 307 cod proc civ - secondo cui l'Estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa - e applicabile anche al giudizio di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)