Sez. 1, Sentenza n. 8592 del 05/09/1997 (Rv. 507595 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Perdita integrale del capitale sociale - Conseguente convocazione dell'assemblea - Adozione di un unico atto deliberativo - Contenente più delibere ritenute scindibili in sede di giudizio di legittimità - Sotto il profilo della validità di alcune e della nullità ed inesistenza di altre - Mancata riassunzione in sede di giudizio di rinvio - Conseguenze - Nuovo giudizio instaurato dal socio escluso - Vincolatività, ex art. 393 cod. proc. civ., del principio di diritto affermato dalla S.C. in tema di validità e nullità delle delibere già ritenuta valida dalla Suprema - Sussistenza - Declaratoria da parte del nuovo giudice di caducazione sostanziale di una delle delibere già ritenuta valida dalla Suprema Corte, come conseguenza della già dichiarata nullità di altra delibera - Legittimità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
Il principio di diritto, enunciato in sede di legittimità, ed affermativo della scindibilità di un (formalmente) unico atto deliberativo dell'assemblea di una società per azioni composto (sostanzialmente) da tre differenti delibere, delle quali due (azzeramento del capitale e contestuale ricostituzione dello stesso) giudicate valide, la terza (esclusione del diritto di opzione per i soci relativamente alle nuove azioni), invece, nulla (per violazione dell'art. 2441 quinto comma cod. civ.) ed inesistente (per mancato rispetto della maggioranza dei due terzi richiesta dallo statuto), deve ritenersi vincolante (ex art. 393, seconda parte, cod. proc. civ.) non soltanto in sede di giudizio di rinvio, ma anche nella ipotesi in cui, decorso inutilmente il termine per la relativa riassunzione, il socio escluso abbia a proporre una nuova domanda, in un nuovo processo (ex art. 393, prima parte, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, al giudice adito, è preclusa la affermazione secondo la quale la possibilità del socio ricorrente di esercitare il diritto di opzione illegittimamente negato attraverso la delibera (nulla ed) inesistente può trovare attuazione soltanto per effetto della sostanziale caducazione della delibera (dichiarata, invece, valida dalla Suprema Corte) di ricostituzione del capitale sociale (surrettiziamente motivando tale decisione nel senso che la reintegrazione nel diritto di opzione inciderebbe sulla sola "modalità" della ricostituzione e non anche sulla "decisione" di ricostituzione del detto capitale), poiché, in tal modo, verrebbe ad affermarsi il principio secondo il quale, nel nuovo processo, la "regula iuris" indicata dalla S.C. possa essere formalmente ritenuta vincolante sul piano della sua astratta enunciazione, ma sostanzialmente contraddetta su quello della sua concreta applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2327, Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)