Sez. 3, Sentenza n. 32412 del 26/05/2004 Cc. (dep. 26/07/2004) Rv. 229349 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio di immediatezza - Ordinanze emesse ex art. 127 cod. proc. pen. - Applicabilità - Violazione - Nullità - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
Il principio di immediatezza, di cui all'art. 525, comma primo, cod. proc. pen., espressamente stabilito per le sentenze pronunciate a seguito del dibattimento, è applicabile anche alle ordinanze emesse ex art. 127 cod. proc. pen. a seguito di discussione camerale, attesa la identità di "ratio" che accomuna le decisioni postcamerali e quelle postdibattimentali. (Nell'occasione la corte ha altresì affermato che la violazione del principio di immediatezza, diversamente da quello di immutabilità del giudice stabilito dal comma secondo del citato art. 525 cod.proc.pen., non è assistito da alcuna sanzione di nullità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 127, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 127, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)