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Sez. 5, Sentenza n. 25148 del 31/01/2005 Ud. (dep. 11/07/2005) Rv. 232203 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DELIBERAZIONE - immediatezza | Principio di immediatezza - Violazione a seguito di camera di consiglio "collettiva" - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232203-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DELIBERAZIONE - immediatezza

L'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento - non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista; in ogni caso, il breve differimento della decisione, in ragione dell'anomala prassi della camera di consiglio "collettiva", peraltro svolta nello stesso contesto temporale dell'udienza in corso, relativa alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)