Sez. L - , Ordinanza n. 743 del 15/01/2018 (Rv. 646800 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Nella specie, la S.C., a conferma delle sentenza di appello, ha affermato che il ricorrente, nel far valere il diritto all'assunzione censurava la scelta, discrezionale, della P.A. di non procedere allo scorrimento della graduatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)