Sez. L, Sentenza n. 5588 del 06/03/2009 (Rv. 607763 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Sulla giurisdizione ordinaria - Incidenza sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione in giudizio di un interesse legittimo alla rimozione della determinazione illegittima della P.A. - Limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie in tema di giudicato interno sulla giurisdizione formatosi in ordine alla pretesa all'assunzione in forza dello scorrimento della graduatoria, previa negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
La devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato interno sulla relativa questione processuale, non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Nella specie, l'attore aveva contestato il potere dell'Amministrazione di avviare un procedimento concorsuale per la copertura di posti vacanti, facendo valere il proprio diritto all'assunzione, in forza dello scorrimento della graduatoria di un precedente concorso; la S.C., pur dando atto dell'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che l'oggetto diretto ed immediato alla pretesa fosse costituito dalla rimozione della decisione di bandire concorso, in ordine alla quale la situazione giuridica azionata era qualificabile come interesse legittimo, con la conseguente impossibilità di procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)