Sez. 3 - , Sentenza n. 6123 del 14/03/2018 (Rv. 648416 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | – Locazione per uso diverso da quello di abitazione – Obbligo del locatore riguardo al godimento dell'immobile – Condizioni – Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
In materia di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, l'obbligo del locatore relativo al godimento dell'immobile quanto all'uso convenuto (nella specie, alberghiero) deriva da una garanzia negoziale che le parti devono istituire mediante una specifica pattuizione, non discendendo invece "ex lege" dal contratto locatizio di per sé.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1557, Cod. Civ. art. 1578, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)