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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 dicembre 1974, causa 176/73

Decisione
decisa il 1974-12-05
ECLI
ECLI:EU:C:1974:136

Epigrafe

Nella causa 176-73, CLAUDETTE VAN BELLE, dipendente della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, residente a Moulin de et à Bornival-lez-Nivelles, rue Bois d'en bas, Belgio, con l'avv. Marcel Grégoire, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard grande-duchesse Charlotte, ricorrente, contro CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentato dal proprio consigliere giuridico sig. Sacchettini, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. P. Lamoureux, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, 4, boulevard Royal, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 22 dicembre 1972, pubblicata il 3 gennaio 1973, con la quale il sig. Charles Goetz veniva nominato amministratore nel grado A6 (avviso di posto vacante n. 84/72), di qualsiasi altra decisione connessa con la precedente, nonché del silenzio rifiuto opposto al reclamo presentato in merito dalla ricorrente, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: C. Ó Dàlaigh, presidente; R. Monaco e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; avvocato generale: G. Reischl, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il pro-cedimento

punto 1
La ricorrente è dipendente della segreteria generale del Consiglio inquadrata nel grado B3. L'8 agosto 1972 il Consiglio dichiarava vacanti tre posti di amministratore di grado A6 (avviso n. 84/72) ed altri due posti di amministratore di grado A6 (avviso n. 86/72). Con decisione 22 dicembre 1972, pubblicata il 3 gennaio 1973, il convenuto attribuiva due dei posti vacanti a dipendenti di grado B1, i sigg. Brisaer e Goetz, che passavano così al grado A6.
punto 2
Con lettera 29 marzo 1973, la ricorrente presentava un reclamo a norma dell'art. 90 n. 2 dello statuto, mirante a far revocare le decisioni 22 dicembre 1972 e a far riaprire il procedimento per occupare i posti vacanti. Con lettera 12 giugno 1973 il reclamo veniva ritirato per quel che riguarda la nomina del Brisaer, deceduto nel frattempo. Poiché il reclamo non aveva ricevuto risposta, la Van Belle proponeva il presente ricorso avverso il provvedimento di nomina del Goetz, avverso le decisioni precedenti e concomitanti, cioè quella di non adottare il sistema del concorso e di applicare l'art. 29 n. 2 dello statuto, nonché avverso il silenzio rifiuto opposto al reclamo del 29 marzo 1973. Il ricorso, datato 22 ottobre 1973, era registrato in cancelleria il 24 ottobre 1973. Sentita la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, la Corte (Prima sezione) ha deciso di non procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare la decisione del convenuto del 22 dicembre 1972, pubblicata il 3 gennaio 1973, con la quale il Goetz veniva nominato ad uno degli impieghi dichiarati vacanti con l'avviso «Cons. n. 84/72». 2. Annullare le decisioni precedenti e/o concomitanti a detta decisione di nomina, o comunque aventi relazione con detto provvedimento, specie la decisione di non bandire un concorso per occupare il posto litigioso e la decisione di applicare il n. 2 dell'art. 29 dello statuto. 3. Annullare il silenzio rifiuto opposto al reclamo presentato dalla ricorrente il 29 marzo 1973 in quanto concernente la nomina del Goetz. 4. Porre le spese del giudizio a carico del convenuto.
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso perché infondato e porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
A — Il primo mezzo è tratto dalla violazione degli artt. 29, nn. 1 e 2, e 45, n. 2, dello statuto. La nomina del Goetz, dipendente di grado B1, al grado A6 senza effettuare un concorso costituisce violazione del n. 1 dell'art. 29, in virtù del quale, se non è possibile effettuare promozioni o trasferimenti nell'ambito dell' istituzione o assumere personale occupato presso altre istituzioni, si può occupare un posto vacante solo mediante concorso. D'altro canto, l'applicazione del n. 2 dell'art. 29 nella fattispecie è pure illegittima, giacché la disposizione permette di far ricorso a procedimenti diversi dal concorso solo per l'assunzione di dipendenti di grado Al e A2 e — in casi eccezionali — per impieghi che richiedano una preparazione speciale, condizione che, nella fattispecie, non sussiste. Infine resta ancora la violazione dell'art. 45 n. 2 dello statuto, in virtù del quale il passaggio da una categoria alla categoria superiore può solo avvenire mediante concorso. Nel controricorso, il Consiglio sottolinea che lo statuto contempla due criteri per occupare i posti vacanti: a) l'assunzione, disciplinata dal cap. 1 (assunzione) del titolo III ed in particolare dall'art. 29, che si fonda sul concorso; b) la carriera, disciplinata dal cap. 3 (artt. 43-46, rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione) del titolo III dello statuto, nel cui ambito possono effettuarsi soltanto promozioni. L'art. 45 n. 2 dovrebbe venir interpretato nel senso che esclude la promozione per il passaggio ad una categoria superiore e fa quindi rinvio all'organizzazione di un concorso a norma del cap. 1 del titolo III ed in particolare a norma dell'art. 29, restando fermo che il rinvio riguarda l'art. 29 nel suo complesso, ivi compreso il n. 2, giacché tale disposizione comprende tutte le norme applicabili in materia di concorso. Le norme del cap. 1o si applicano a tutti i concorsi: interni, interistituzionali e generali. Ogni concorso è disciplinato dal capitolo denominato «assunzione», poiché anche il concorso interno rappresenta — sotto un certo aspetto — una nuova assunzione; infatti le condizioni e i risultati del concorso cancellerebbero ogni nozione di grado e di anzianità, giacché la carriera (grado e scatto) del candidato prescelto e nominato ricomincia su basi del tutto nuove. I concorsi interni sono dunque disciplinati dall'art. 29, cioè sia dal n. 2 che dal n. 1 e non si può accogliere il punto di vista della ricorrente, secondo cui il n. 2 e la deroga alla norma del concorso che esso introduce, riguardano solo la cosiddetta «assunzione esterna». L'art. 29 n. 1 non può venir violato se si fa ricorso all'eccezione espressamente prevista dall'art. 29 n. 2. Non vi è quindi stata violazione né dell' art. 29 nn. 1 e 2, né dell'art. 45. Nella replica, la ricorrente analizza e contesta l'interpretazione proposta dal Consiglio sia per l'art. 45 n. 2 che per l'art. 29 n. 2. Il testo dell'art. 45 n. 2 è chiaro: il concorso è sempre obbligatorio in caso di passaggio di categoria. La tesi, già consacrata dalla giurisprudenza (sentenza 13 luglio 1972, causa 55-76, 86, 87 e 95-71, Besnard ed altri, Racc. 1972, pag. 562 e conclusioni dell' avvocato generale Lagrange nella causa 15-63, Lassalle, Racc. 1964, pag. 103) trova conferma nel fatto che l'art. 29 n. 2 si applica solo alle assunzioni esterne ed è corroborata da un raffronto tra gli artt. 28 e 45 dello statuto. L'art. 28, che riguarda le assunzioni esterne, introduce una deroga esplicita alla norma generale del concorso, facendo richiamo al n. 2 dell'art. 29, mentre l'art. 45 n. 2 non contiene alcun rinvio del genere. Tale differenza nel testo indica che il passag gio di categoria non può effettuarsi senza concorso. D'altro canto tale disposizione non è, come afferma il convenuto, un semplice richiamo alle norme riguardanti il concorso, ma una norma fondamentale che prescrive che il passaggio di categoria debba avvenire mediante concorso. La tesi della ricorrente, nonostante le obiezioni del Consiglio, non porta a risultati assurdi. Se in caso di assunzioni esterne è possibile derogare alla norma del concorso, mentre il passaggio «a scelta» da una categoria all'altra è vietato, ciò è dovuto al fatto che le autorità devono poter assumere all'esterno personale altamente qualificato, che probalimente non si assoggetterebbe mai ad un esame. Tale considerazione è invece esclusa per il passaggio di categoria, cui possono aspirare solo dipendenti che già collaborano con l'istituzione, che sono soggetti allo statuto ed al principio dell'uguaglianza. È invece la tesi del Consiglio che si risolve in conseguenze assurde, giacché l'istituzione, dopo aver sostenuto che il passaggio di categoria mediante nomina «a scelta» è impossibile, ne conclude che sono lecite le nomine a scelta per lo stesso passaggio. L'art. 29 n. 2, allorché cita l'assunzione, si riferisce solo al personale «esterno» che entra al servizio di un ente pubblico. A sostegno di tale interpretazione la ricorrente invoca le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa 15-63 (Lassalle / Parlamento europeo, Racc. 1964, pag. 103) e la sentenza 15 dicembre 1966 (Serio, causa 62-65, Racc. 1966, pag. 773). L'avvocato generale Lagrange, nelle conclusioni testé citate, ha ammesso che la nozione di «assunzione» potrebbe forsanche estendersi al cambiamento di categoria, comunque ha specificato che «l' art. 29 n. 2 … si applica senza alcun dubbio all'assunzione di candidati che non sono ancora dipendenti di ruolo». La ricorrente ne conclude che l'art. 29 n. 2 riguarda soltanto l'assunzione «esterna», cioè l'entrata in servizio di chi non dipende ancora dalle Comunità. Nella controreplica il Consiglio rileva che le parti sono concordi nell'ammettere che il Goetz è stato nominato in forza dell'art. 29 n. 2 ed il passaggio di categoria non è possibile per semplice promozione. Il Consiglio nega che, in quanto norma sostanziale, l'art. 45 n. 2 possa far rinvio solo alle norme di procedura dell'art. 29, cioè solo al n. 1 e non al n. 2. Collocata nel secondo capoverso di un articolo riservato alle promozioni, a sua volta collocato in un capitolo intitolato «Rapporto, aumento di stipendio e promozione», la disposizione costituisce una norma sostanziale solo per quel che riguarda le promozioni e non per quel che riguarda i concorsi. La norma fa rinvio al complesso del sistema del concorso, che comprende norme sostanziali, processuali e derogatorie. Il Consiglio ricorda che, dal canto suo, lo statuto contempla due criteri per occupare un posto: la carriera (artt. 45 e 46) e l'assunzione (cap. 1o del titolo III). Se non è possibile assegnare il posto ad un titolare che prosegue la sua carriera, si deve ricorrere alle assunzioni. Le norme per le assunzioni interne ed esterne non sono identiche, ma uniche. Tutte le norme, modalità e deroghe del capitolo «assunzioni» si applicano alle assunzioni interne ed esterne. Un'analisi del tenore dell'art. 29 n. 2 mette in luce che solo per i posti di grado Al e A2 non si può far appello ad altri dipendenti comunitari (assunzione interna senza concorso), però tale assunzione è possibile per posti specializzati degli altri gradi. Le argomentazioni della ricorrente, tratte dall'art. 28 lett. d) sono errate: all'inizio dell'art. 28 vi è la frase «per la nomina a funzionario», comunque la disposizione si applica anche per l'assunzione nell'am-bito della Comunità. Se, sovente, i requisiti del candidato sono già stati vagliati al momento dell'assunzione al servizio delle Comunità, allorché il dipendente assume un nuovo incarico nulla vieta, di diritto e di fatto, di ripetere l'esame, nonostante sia un doppione di quello già effettuato. La nazionalità, la posizione militare, la moralità, l'attitudine fisica e le conoscenze linguistiche potrebbero anche essere diverse da quelle constatate al momento della prima assunzione. Il Consiglio sottolinea ancora che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, pur adottando il sistema di cui art. 29 n. 2, non si opera affatto una «nomina a scelta», che invece nel rapporto di lavoro comunitario è costituita — essendo ignota la promozione per anzianità — per eccellenza dalla promozione. Diverso è il caso di scelta — in forza dell'art. 29 n. 2 — per procedere ad una nomina a norma dello statuto.
paragrafo 2
B — In subordine la ricorrente invoca un secondo mezzo, tratto dalla violazione dell'art. 29 n. 2 dello statuto. Nell' ipotesi che detto articolo dovesse disciplinare anche le cosiddette «assunzioni interne», nonostante le disposizioni dell' art. 45 n. 2, la sua applicazione dovrebbe essere subordinata ad alcune condizioni di forma e di sostanza che nella fattispecie non sussistono e non sono mai sussistite. Anzitutto si può seguire il criterio definito dall'art. 29 n. 2 solo se l'avviso di posto vacante, o almeno un atto pubblicato successivamente, ha previsto tale eventualità. L'avviso di posto vacante n. 84/72 si riferiva esattamente al posto di grado A6, poi occupato dal Goetz, ma non faceva cenno alla possibilità di eventuale applicazione dell'art. 29 n. 2. La citazione finale secondo cui «i posti di cui sopra saranno occupati secondo il procedimento contemplato dallo statuto (artt. 4 e 29)» è del tutto insufficiente, mentre il titolo si limita a far rinvio agli artt. 4 n. 2 e 29 n. 1 a) dello statuto. In secondo luogo la decisione di applicare l'art. 29. n. 2 deve essere motivata (sentenza 26 maggio 1971, cause 45 e 49-70, Bode, Racc. 1971, pagg. 476 e 477). La ricorrente chiede alla Corte di verificare se la decisione, certamente anteriore alla nomina, ma non nota alla ricorrente, contenga una motivazione espressa, unico mezzo che consente di sindacare la legittimità del provvedimento con cui si è deciso di adottare il criterio di cui all'art. 29. n. 2. In terzo luogo, è lecito far ricorso a detto criterio solo «in casi eccezionali, per impieghi che richiedono una speciale competenza»: le due parti della frase esprimono infatti una sola ed unica condizione (conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe, cause 45 e 49-70, Bode, Racc. 1971, pag. 481). Nell' avviso di posto vacante n. 84/72 si richiedono: a) studi universitari comprovati da laurea o esperienza professionale equivalente; b) concoscenza approfondita di una lingua ufficiale e conoscenza sufficiente di una seconda lingua ufficiale. Ciò dimostra che il posto non richiede alcuna preparazione speciale, giacché i requisiti elencati sub a) e b) sono quelli ordinari previsti per tutti gli amministratori di grado A6. Nel controricorso, il Consiglio dichiara che in effetti si è proceduto alla trasformazione di un posto di categoria B in un posto di categoria A. Il Goetz ha svolto presso la segreteria generale mansioni molto particolari per circa 15 anni; tali mansioni non hanno corrispondenza nelle altre carriere amministrative, giacché consistono nel rapido coordinamento dei servizi responsabili della redazione, della composizione, della riproduzione, della traduzione e della diffusione di un gran numero di documenti. Il notevole aumento della mole di lavoro al Consiglio ha indotto il segretario generale a ritenere che il posto in questione dovesse ormai considerarsi di categoria A. È stata quindi un'evoluzione dello stesso posto occupato dal Goetz, che da impiego «corrispondente a funzioni di esecuzione e di inquadramento» è divenuto un impiego «corrispondente a funzioni di direzione e di studio». È pur vero che la trasformazione di un posto è un'operazione attinente al bilancio, ciò però non toglie che il titolare che svolge lodevolmente le mansioni dell'impiego trasformato deve, grazie ai mezzi offerti dallo statuto, poter continuare a svolgerle — giacché la loro natura non è mutata — in un posto adeguato all'importanza del lavoro. In caso di cambiamento di categoria, i mezzi offerti dallo statuto si limitano a quelli previsti dall'art. 29, cioè il concorso o l'applicazione del n. 2 dell' art. 29. Il concorso si rivelava inutile in quanto il Goetz era la persona più indicata a ricoprire il posto — in quanto le mansioni del posto litigioso richiedevano una preparazione specifica — giacché non esiste una preparazione ad hoc per questo tipo di lavoro. Inoltre gli imperativi derivanti dalla qualità, dalla rapidità, dalla precisione del lavoro presso il Consiglio non consentivano di rallentare il ritmo tenuto in precedenza al fine di addestrare il nuovo titolare del posto. Risulta quindi evidente che si è seguito il criterio di cui all'art. 29 n. 2 per la tecnicità o la particolarità dell'impiego, che fa sì che «solo poche persone, altamente qualificate, possono presentare la candidatura, persone che devono disporre di nozioni e di esperienza superiori alla media» (conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe, cause 45 e 49-70, Bode, Racc. 1971, pagg. 483-484). Risulta quindi perfettamente logica l'applicazione dell'art. 29 n. 2. D'altro canto, l'avviso di posto vacante precisava che si sarebbe applicato l'art. 29 e lo statuto non impone di render noto che sarà applicato il n. 2 dell'articolo. La Corte, nella sentenza 45 e 49-70 (Bode, Racc. 1971, pag. 465) non ha accolto le proposte dell'avvocato generale, che si era dichiarato favorevole a tale menzione. Pur se non è necessario giustificare la nomina, giacché vi è stata una semplice trasformazione del posto, sempre occupato dallo stesso dipendente che svolgeva le stesse mansioni, il Consiglio ha comunque tenuto conto delle norme imposte dallo statuto, poiché alla decisione di nomina ha premesso il seguente considerando: «visto che il posto vacante richiede una specializzazione, che il candidato prescelto ha dimostrato di possedere». Nella replica la ricorrente afferma che la tesi della trasformazione dell'impiego, come esposta dal Consiglio, è contestabile per due motivi. La «trasformazione» dell'impiego sarebbe, anzitutto, sfociata nella creazione di un nuovo posto, come si arguisce dall' avviso di posto vacante n. 84/72. Trasformazione o meno, i presupposti per l'applicazione dell'art. 29 n. 2, sia formali che sostanziali, dovevano venir rispettati. In secondo luogo, gli argomenti svolti dal Consiglio per corroborare la tesi della trasformazione dell'impiego dimostrano che la nomina del Goetz era decisa già da tempo e il convenuto si è limitato a ricercare nello statuto la norma che, a suo giudizio, gli consente di perseguire il suo scopo. Su questo punto la ricorrente invoca lo sviamento di potere. Per quel che riguarda i requisiti formali di cui all'art. 29 n. 2, la menzione nell' avviso di posto vacante, o in un atto pubblicato in seguito, che si intendeva applicare l'art. 29 n. 2, è indispensabile. Le conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle cause riunite 45 e 49-70 (Bode, Racc. 1971, pagg. 483-484) dissipano ogni dubbio in proposito. Non è esatto affermare che la Corte non ha accolto la tesi dell'avvocato generale su questo punto. La Corte non si è pronunciata, giacché il difetto di motivazione era sufficiente a provocare l'annullamento degli atti impugnati. Circa l'obbligo di motivare formalmente l'applicazione dell'art. 29 n. 2, esso è ineluttabile, anche in caso di «trasformazione» di un posto, qualora l'istituzione ricorra al procedimento eccezionale di cui all'art. 29 n. 2. Non è sufficiente dichiarare nella decisione di nomina che il posto vacante implica una preparazione specifica e che il candidato prescelto ha dimostrato di possedere detti requisiti. Bisognerebbe anche indicare i motivi (sentenza 26 maggio 1971, cause riunite 45 e 49-70, Bode, Racc. 1971, pag. 477) e illustrare perché non si bandisce un concorso per occupare il posto litigioso. Per quanto riguarda i requisiti sostanziali di cui all'art. 29 n. 2, le nozioni di «caso eccezionale» e «impiego che richiede una preparazione specifica» dovrebbero venir intese restrittivamente e rigorosamente controllate. Risulta dal testo dell'avviso di posto vacante n. 84/72 che i requisiti richiesti e la natura delle funzioni non differiscono da quelli ordinari e comuni posti per tutti gli impieghi di amministratore di grado A6. Ammettendo che essi rientrano tra i requisiti e le funzioni di cui all'art. 29 n. 2 dello statuto, si porrebbero sullo stesso piano eccezione e re-gola, quindi diverrebbe problematico stabilire quando sia il caso di ricorrere alla procedura normale di cui all'art. 29 n. 1. La ricorrente rileva che, secondo il Consiglio, il Goetz è il più qualificato per svolgere le mansioni del posto «trasformato». L'art. 29 n. 2 non ha comunque la funzione di attribuire prelazione a chi occupa già un posto, anche se il posto si trasforma fino a diventare un nuovo impiego che quindi va dichirato vacante. Inoltre l'art. 29 n. 2, per impieghi di grado diverso dall'Ai e dall'A2 non condiziona la possibilità di rinunciare al pro-cedimento del concorso alla qualificazione che devono presentare i candidati al posto vacante, ma — secondo il tenore dello stesso statuto — la condiziona alle esigenze specifiche del tipo di impiego. Nella fattispecie non risulta che sia necessario possedere tali requisiti. Nella controreplica il Consiglio ricorda che l'avviso di posto vacante ha ben chiarito che l'art. 29 si sarebbe applicato; lo statuto d'altronde non impone di menzionare che si intende applicare il n. 2 e la trasformazione del posto giustifica la nomina, giacché il Consiglio ha esaminato se sussistevano i presupposti di cui all'art. 29 n. 2 e lo ha menzionato nei considerandi della decisione. Il richiamo alla sentenza 26 maggio 1971 (cause riunite 45 e 49-70, Bode, Racc. 1971, pag. 465) induce il Consiglio a sottolineare che le modalità d'applicazione dello statuto, per quel che riguarda i presupposti per accedere ad un impiego, sono del tutto diverse per la Commissione e per il Consiglio e la divergenza verte su due punti fondamentali. La Commissione dispone di un organigramma che per ogni posto, occupato o vacante, descrive le corrispondenti mansioni. A norma delle «modalità di procedura» stabilite mediante decisione della Commissione 14 febbraio 1968 e completate dalle decisioni 25 novembre 1970 e 20 febbraio 1971, pubblicate nel «Corriere del personale» n. 175 bis del 1971, l'avviso di posto vacante precisa «in genere la carriera, il grado di base cui il dipendente può venir promosso, l'unità amministrativa da cui dipende il posto, il suo inquadramento, la descrizione della natura delle funzioni e dei principali requisiti e un invito a presentare le candidature». La descrizione degli impieghi della segreteria generale del Consiglio è invece molto vaga e non vi è organigramma. Le destinazioni e le promozioni si effettuano globalmente, grado per grado. Un'ulteriore differenza è costituita dal fatto che gli avvisi di posto vacante della Commissione contengono l'invito a presentare le candidature, mentre quelli del Consiglio hanno il solo scopo di constatare che un posto figurante nell'organico è dichiarato vacante dall'autorità e può venir occupato. Ciò spiega perché vi sono solo poche sfumature tra l'allegato I dello statuto (corrispondenza tra impieghi tipo e carriere) e la descrizione degli impieghi del Consiglio. Ciò spiega pure il testo semplificato degli avvisi di posto vacante del Consiglio. L'avviso di posto vacante n. 84/72, che rispecchia l'intenzione dell' autorità di occupare il posto, ha quindi menzionato l'art. 29 nel testo onde rendere noto che il posto avrebbe potuto venir occupato seguendo uno dei criteri enunciati dall'art. 29. Per quanto concerne i requisiti speciali richiesti dall'impiego, il Consiglio ritiene che il posto occupato dal Goetz e trasferito nella categoria A, risultava, se raffrontato con quelli implicanti mansioni affini presso le altre istituzioni, così specializzato da non poter essere affidato ad un nuovo titolare senza mettere a repentaglio il buon funzionamento dell'istituzione. In conclusione, la nomina impugnata: deve il suo carattere speciale alla trasformazione dell'impiego, è stata operata in applicazione dell' art. 29, n. 2, giacché nessuna norma vietava l'applicazione della disposizione a chi fosse già dipendente, è stata adottata in base ad un avviso di posto vacante pubblicato secondo la prassi seguita dal Consiglio per l'occupazione dei posti, tiene conto dell'«eccezionalità» del ricorso al n. 2 dell'art. 29, sia perché si tratta di un caso unico contro oltre 2000 impieghi assegnati a norma dell'art. 29 n. 1, sia in considerazione della natura speciale dell'impiego. Le parti hanno presentato le loro difese all'udienza del 24 ottobre 1974. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 novembre 1974.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 4
4/5 L'art. 29, incluso nel capitolo dello statuto relativo alle assunzioni, disciplina i criteri da seguire per l'occupazione di un posto vacante: a questo scopo esso dispone che si devono esaminare — nell'ordine — la possibilità di promozione o di trasferimento in seno all'istituzione in cui vi è il posto vacante, quindi la possibilità di bandire un concorso interno all'istituzione, infine le domande di trasferimento dei dipendenti delle altre istituzioni.
paragrafo 5
6/7 Solo allorché nessuna di queste soluzioni possa venir adottata, è possibile indire un concorso per titoli o per esami oppure per titoli ed esami: in questo caso, come si desume dal combinato disposto degli artt. 29 dello statuto ed 1 n. 1 lett. a) dell'allegato III, vengono banditi concorsi interistituzionali o concorsi generali.
paragrafo 9
11/12 La ricorrente obietta che sarebbe illogico applicare l'art. 29 n. 2 a chi è già dipendente, giacché la decisione di seguire questo criterio presume una precedente decisione di non organizzare un concorso interno per attribuire il posto in questione. A suo avviso, è inammissibile che l'autorità che ha il potere di nomina possa contemporaneamente ritenere che non vi è motivo di bandire un concorso interno all'istituzione poiché è noto che le persone che possono parteciparvi non presentato i requisiti necessari per occupare il posto vacante, mentre in un secondo tempo, in forza dell'art. 29 n. 2, esso viene attribuito ad una persona che — essendo alle dipendenze dell'istituzione — avrebbe dovuto partecipare a detto concorso.
paragrafo 20
23/24 Se la disposizione in questione avesse solo la finalità di escludere la promozione, ammettendo per contro gli altri criteri di assunzione, sarebbe stata inutile, giacché per il passaggio di categoria la promozione era già stata esclusa in virtù del n. 1 dell'art. 45. D'altro canto, il n. 2 dell'art. 29, dato il suo carattere derogatorio, va interpretato in senso stretto e non può avere la prevalenza nei confronti della norma contenuta, in modo generico e assoluto, nell'art. 45 n. 2.
punto 1
Con il ricorso promosso il 22 ottobre 1973, giunto in cancelleria il 24 ottobre 1973, si chiede in sostanza l'annullamento della decisione del Consiglio del22 dicembre 1972, con la quale il sig. Charles Goetz, dipendente del Consiglio di grado B1, era nominato amministratore di grado A6.
punto 2
La nomina è stata effettuata in forza dell'art. 29 n. 2 dello statuto, in virtù del quale si può seguire un criterio di assunzione diverso dal concorso in via eccezionale e se il posto vacante implica una particolare specializzazione.
punto 3
Anzitutto la ricorrente assume che la decisione impugnata non poteva venir adottata sulla base del n. 2 summenzionato in quanto tale disposizione concerne solo l'assunzione di personale non ancora in servizio presso le Comunità e non può venir applicata se il posto viene attribuito a chi è già dipendente delle Comunità.
punto 8
Lo statuto non fa distinzione tra concorsi interni ed esterni, ma tra concorsi interni e concorsi generali; ai concorsi generali possono partecipare sia coloro che non sono ancora alle dipendenze delle Comunità, sia coloro che già dipendono dalle Comunità, in ruolo o meno.
punto 9
Ne consegue che, nelle ipotesi consentite dall'art. 29 n. 2, a determinate condizioni e in determinate circostanze, allorché invece di bandire un concorso interistituzionale o generale si preferisce seguire un altro procedimento di assunzione, tale criterio deve valere indistintamente per tutti coloro che potevano partecipare ai concorsi di cui sopra.
punto 10
Non sarebbe né equo, né conforme all'interesse del servizio ritenere valido il criterio solo per i candidati non dipendenti se esso sostituisce un criterio che consentiva l'accesso al posto anche ai dipendenti.
punto 13
I requisiti per accedere ad un posto che implica una speciale preparazione possono essere tali che, in casi eccezionali, determinate procedure di concorso, sia interno che generale, sono inadeguate a vagliare a fondo le attitudini dei candidati.
punto 14
Tale possibilità, come specifica l'art. 29 n. 2, è eccezionale, quindi i presupposti formali e sostanziali per l'applicazione della disposizione vanno intesi in senso stretto; comunque non può escludersi a priori che si verifichi.
punto 15
È pacifico che, talvolta, il concorso generale non si rivela il miglior metodo per assegnare un posto, però non vi è motivo di ritenere che, eventualmente, la stessa considerazione non debba farsi per il concorso interno, specie dal momento che le modalità dei due concorsi sono identiche.
punto 16
Se ne arguisce che l'applicazione dell'art. 29 n. 2 a chi è già dipendente non costituisce violazione della norma da parte del convenuto.
punto 17
La ricorrente sostiene in secondo luogo che — comunque — l'art. 45 n. 2 dello statuto vieta di ricorrere all'art. 29 n. 2 onde consentire ad un dipendente di passare da una categoria all'altra.
punto 18
A norma dell'art. 45 n. 1 dello statuto: «la promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto».
punto 19
Il secondo capoverso recita: «Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso».
punto 20
Il convenuto afferma che quest'ultima disposizione ha il solo effetto di escludere la promozione se si occupa un posto vacante facendo passare un dipendente da una categoria all'altra, però fa rinvio — su ogni altro punto — alle varie possibilità di assunzione contemplate all'art. 29, sia al n. 2 che al n. 1.
punto 21
Il n. 2 dell'art. 45 non ha la portata meramente negativa che intende conferirgli il convenuto, anzi costituisce una norma fondamentale che corrisponde allo scaglionamento del rapporto d'impiego comunitario in diverse categorie, che richiedono qualifiche distinte.
punto 22
L'espressione «può avvenire soltanto mediante concorso» è sufficientemente esplicita per dimostrare che non solo è esclusa la promozione, ma si deve ricorrere esclusivamente al concorso.
punto 25
Il mezzo è fondato e la decisione impugnata va annullata.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
26/27 A norma dell'art. 69 n. 2 del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. Il convenuto è rimasto soccombente e dovrà quindi essere condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), dichiara e statuisce: 1o £ annullata la decisione del Consiglio 22 dicembre 1972, con cui il sig. Charles Goetz è nominato amministratore nel grado A6. 2o Le spese sono poste a carico del Consiglio.

Firme

C. Ó Dàlaigh R. Monaco J. Mertens de Wilmars Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 dicembre 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione C. Ó Dàlaigh

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