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Sez. L, Sentenza n. 7817 del 22/10/1987 (Rv. 455635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICHIAMO TEMPORANEO DEI LAVORATORI DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - RAPPORTO CON IL BENEFICIO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA - COMPATIBILITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE RELATIVA AL D.L. N. 291 DEL 1977 IN FAVORE DEI LAVORATORI NEL MEZZOGIORNO.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICHIAMO TEMPORANEO DEI LAVORATORI DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - RAPPORTO CON IL BENEFICIO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA - COMPATIBILITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE RELATIVA AL D.L. N. 291 DEL 1977 IN FAVORE DEI LAVORATORI NEL MEZZOGIORNO.*

Il richiamo temporaneo, e temporalmente comunque predeterminato o predeterminabile, dei lavoratori in cassa integrazione guadagni da parte del proprio datore di lavoro durante il periodo di autorizzazione dell'impresa alla sospensione dell'attività non è incompatibile con il beneficio dell'intervento straordinario della cassa stessa; pertanto comporta soltanto la sospensione della relativa indennità durante il periodo del richiamo e non già la perdita del diritto al ripristino del trattamento di cassa integrazione per il periodo residuale di validità dell'originaria autorizzazione (principio affermato con riferimento alla disciplina dell'intervento della cassa integrazione previsto dal d.l. 10 giugno 1977 n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977 n. 501, in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali). (V 3249/87, mass n 452315).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)