Sez. L, Sentenza n. 3249 del 03/04/1987 (Rv. 452315 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL RELATIVO TRATTAMENTO - CONDIZIONI - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SINGOLI DIPENDENTI PRESSO ALTRE IMPRESE DEL SETTORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL RELATIVO TRATTAMENTO - CONDIZIONI - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SINGOLI DIPENDENTI PRESSO ALTRE IMPRESE DEL SETTORE - IRRILEVANZA.*
Alla possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa dell'impresa, richiesta dalla legge ai fini dell'ammissione al trattamento di cassa integrazione, non è equiparabile la prosecuzione dell'attività lavorativa di singoli dipendenti presso altre imprese del settore non rilevando il disposto dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 427, il quale si limita a stabilire (peraltro in ordine al solo settore edilizio) che il diritto al trattamento di integrazione maturato nel corso di un precedente rapporto di lavoro viene conservato fino alla cessazione di questo per dimissioni, a condizione che il lavoratore dimissionario sia riassunto in altra azienda dello stesso settore produttivo. (V 5443/83, mass n 430364; (V 4541/83, mass n 429412).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)