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Sez. 5, Sentenza n. 1676 del 20/10/1982 Cc. (dep. 04/11/1982) Rv. 155977 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - DISCIPLINA STABILITA DALL'ART. 514 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ ALLE ORDINANZE ISTRUTTORIE.*
Stato
decisa il 1982-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155977-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - DISCIPLINA STABILITA DALL'ART. 514 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ ALLE ORDINANZE ISTRUTTORIE.*

La disciplina stabilita dall'art. 514 cod. proc. pen. è applicabile anche all'appello istruttorio, sia che si tratti di sentenze sia che si tratti di ordinanze. Invero, data la "ratio" di tale disciplina, non esiste alcun ostacolo alla sua applicazione in via analogica a tutti i casi in cui, pur essendo impugnato un provvedimento diverso dalla sentenza, possa ugualmente instaurarsi una pluralità di fasi contemporanee di impugnazione davanti a giudici di grado diverso, con i rischi conseguenti. (nella specie, avendo il giudice istruttore pronunciato due distinte ordinanze, la prima di sospensione del procedimento penale ex art. 19 cod. proc. pen., impugnata dal pubblico ministero con ricorso, la seconda di scarcerazione, appellata davanti alla Sezione istruttoria, la Cassazione ha ordinato la conversione del ricorso in appello rimettendo gli Atti alla Sezione istruttoria per il relativo giudizio). (Conf mass n 153651, ed ivi citate; (Conf mass n 121001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)