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Sez. 6, Ordinanza n. 395 del 05/04/1972 Cc. (dep. 03/05/1972) Rv. 121001 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA ISTRUTTORIA - SENTENZA PER REATI CONNESSI, APPELLABILE PER TALUNI CAPI E SOGGETTA A RICORSO PER ALTRI - PROPOSIZIONE DI APPELLO E DI RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA STABILITA DALL'ART 514 COD PROC PEN ALLE SENTENZE ISTRUTTORIE.*
Stato
decisa il 1972-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121001-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA ISTRUTTORIA - SENTENZA PER REATI CONNESSI, APPELLABILE PER TALUNI CAPI E SOGGETTA A RICORSO PER ALTRI - PROPOSIZIONE DI APPELLO E DI RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA STABILITA DALL'ART 514 COD PROC PEN ALLE SENTENZE ISTRUTTORIE.*

La sentenza pronunciata per reati connessi, appellabile per alcuni capi e soggetta a ricorso per Cassazione per altri, e appellabile per tutti i capi, purche l'appello sia stato proposto da chi ne ha il diritto: se siano stati proposti entrambi i rimedi, il ricorso per Cassazione si converte ope legis in appello. Pertanto la Competenza a conoscere di entrambe le impugnazioni(cioe dell'appello, e del ricorso per Cassazione convertito in appello)appartiene al giudice di secondo grado, al quale la Corte di Cassazione deve trasmettere gli Atti relativi al ricorso convertito in appello, anche se il giudice di secondo grado abbia gia deciso in ordine all'appello. La disciplina stabilita in proposito dall'art 514 cod proc pen e applicabile non soltanto alle impugnazioni contro le sentenze emesse in giudizio, ma anche alle impugnazioni contro le sentenze istruttorie. (V 117410, anno 1971; 109666, anno 1968; circa l'applicabilita alle sentenze istruttorie, contra 100150, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)