Sez. 4, Sentenza n. 2596 del 03/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236115 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Procedimenti diversi - Utilizzazione dei risultati - Limiti - Notizia di reato - Ammissibilità.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Il divieto di utilizzazione, stabilito dall'art. 270 cod. proc. pen., dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, si riferisce soltanto all'utilizzazione di tali risultati ai fini della loro valutazione come fonti di prova in procedimenti diversi: resta pertanto salva la possibilità di utilizzare i detti risultati ai fini dell'acquisizione della "notizia criminis" per l'avvio di nuove indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)