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Sez. 5, Sentenza n. 23894 del 02/05/2003 Cc. (dep. 30/05/2003) Rv. 225946 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni raccolte in procedimenti diversi - Utilizzabilità - Limiti ed obbligo di trasmissione dei decreti autorizzativi - Riguardano solo l'utilizzabilità come elementi di prova e non come possibile notizia di nuovi reati.
Stato
decisa il 2003-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225946-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 270 cod.proc.pen., relativo all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati raccolti, deve intendersi per utilizzazione soltanto la valutazione delle stesse risultanze come fonti di prova. Resta, pertanto, salva la possibilità di dedurre da tali intercettazioni notizie di nuovi reati, quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie, indipendentemente dal rispetto dei limiti imposti dall'art. 270 del codice di rito e del principio generale relativo all'obbligo di trasmissione dei decreti autorizzativi. Ed invero, la norma generale e di chiusura dell'intera disciplina delle intercettazioni, contenuta nell'art. 271, cod.proc.pen., trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell'art. 270 stesso codice, a condizione però che si tratti di utilizzare il contenuto di quelle intercettazioni nel senso sopra indicato e non già come possibile "notitia criminis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)